Sono nato in Libano nel 1965, e sono arrivato in Italia per motivi di studio. Mi sono laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università La Sapienza di Roma e poi specializzato in Patologia Clinica presso l’Università di Chieti. Per quindici anni mi sono dedicato al sociale come assistente agli anziani soli, prestando loro cure come amico e come medico. Nel 2002 mi sono avvicinato al partito L’Italia dei Valori, di cui condivido pienamente gli obiettivi e le lotte. Sono fermamente convinto che il politico deve gestire e risolvere i problemi dei cittadini. Le cose possono e devono cambiare in meglio, e cerco di portare avanti le mie battaglie con passione e determinazione, con impegno sincero e quotidiano, senza arrendermi di fronte agli scogli di mentalità e grettezza di certa politica. Dalla mia prima nomina politica, nel 2006, ho vinto numerose battaglie, tra le quali: la creazione del fondo “emergenza abitativa” volto ai casi socialmente disagiati, l’abbattimento dell’ICI dal 7 per mille all’1 per mille per i contratti a canone concordato, la lotta alle barriere architettoniche, la politica di contenimento del canone d’affitto, la lotta contro gli abusivi nelle case popolari e, con la nomina ad Assessore all’Ecologia e all’Ambiente del Comune di Chieti, l’attivazione e la divulgazione della raccolta differenziata.

mercoledì 5 novembre 2008

Comunicato stampa sull'amianto a Chieti


Chieti , 5 novembre 2008


C O M U N I C A T O S T A M P A

L’Assessore all’Ecologia ed Ambiente del Comune di Chieti , Bassam El Zohbi , ha rilasciato la seguente dichiarazione.

«A seguito di alcuni articoli pubblicati in questi giorni che facevano riferimento a residui di amianto all’interno di alloggi popolari di proprietà dell’ATER di Chieti e di privati desidero chiarire quanto segue .

Innanzitutto , voglio rassicurare i cittadini che gli stabili di proprietà del Comune di Chieti che contengono amianto sono censiti e tenuti sempre sotto controllo grazie all’aiuto della ASL di Chieti.

Aggiungo che la legge è molto chiara e precisa circa gli obblighi normativi per la rilevazione, il mantenimento in sede, la rimozione e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto, presenti nelle strutture edilizie.

Infatti , i materiali contenenti amianto, la cui produzione è stata vietata con legge n. 257/92, sono stati posti in opera fino al 1994 e, in relazione al loro stato di conservazione e destinazione d’uso, tenuto conto che la vita media di tali materiali è di circa 20/30 anni (variabile in relazione all’esposizione agli agenti atmosferici e al tipo di manutenzione a cui sono stati sottoposti nel tempo), deve essere programmato il tipo di intervento di bonifica più idoneo (rimozione, incapsulamento o confinamento).

I prodotti in amianto-cemento, finora utilizzati per lastre di copertura o tubi in edilizia, hanno una composizione di amianto che va, in genere, dal 10 al 15%, secondo la composizione all’origine dei materiali stessi (vedasi tabella 1 allegata al D.M. Sanità del 06.09.1994). I materiali contenenti amianto, rimossi dalle strutture, assumono oggi tutti la classificazione di “rifiuti pericolosi”.

Il quadro normativo della regolamentazione in materia consente una valutazione dei rischi nelle varie situazioni. Nella fattispecie i DD.MM. 06.09.94 e 20.08.99 ci consentono di individuare le metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo e la bonifica dei materiali contenenti amianto, presenti nelle strutture edilizie. Le operazioni di protezione, decontaminazione e bonifica dell’amianto previste dalla legge suddetta comprendono le seguenti attività:
-innocuizzazione o rimozione dei materiali che contengono amianto sia esso floccato che in matrice friabile;
-rimozione dei materiali contenenti amianto in matrice compatta (cemento-amianto);
-smaltimento di sicurezza dei materiali e dei prodotti che contengono amianto.

Il rischio per la salute delle persone è strettamente legato alle condizioni del materiale.

Se il materiale è in pessime condizioni o viene abraso, segato, perforato o spazzolato o danneggiato per un errato intervento di manutenzione o eroso per uso di prodotti chimici o sotto l'azione degli agenti atmosferici, sottoposto a sbalzi termici o, ancora, se friabile, aumenta la possibilità di rilascio di fibre.

Ai sensi del punto 4 del DM 06.09.94, in attesa dell’intervento di bonifica, nel momento in cui è stata accertata la presenza del materiale contenente amianto, il proprietario della struttura e/o il responsabile dell’attività che vi si svolge, datore di lavoro pubblico (dirigente o funzionario avente potere di spesa) o privato, deve attuare un programma di controllo e manutenzione periodica per monitorare lo stato di conservazione del materiale ed effettuare eventuali misure di sicurezza.

In caso di rilevamento di materiali danneggiati e/o degradati che possono dar luogo a rilascio di fibre o nei casi di materiali friabili, il programma va immediatamente inviato all’AUSL competente e contenere i seguenti dati e documenti:

- documento o dichiarazione circa la designazione di una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;

- idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto. Sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (ad es. caldaia, tubazioni ed altri impianti presenti) dovranno essere poste avvertenze allo scopo di evitare che l'amianto venga inavvertitamente disturbato;

- documentazione atta a garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali di amianto. A tal fine dovrà essere predisposta una specifica procedura di autorizzazione per le attività di manutenzione e di tutti gli interventi effettuati dovrà essere tenuta una documentazione verificabile;

- documento dal quale risulta che è stata fornita una corretta informazione agli occupanti e/o ai vicini dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;

- nel caso siano in opera materiali friabili, disposizione che preveda l’ispezione dell'edificio, almeno una volta l’anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica. Copia del rapporto dovrà essere trasmesso all’AUSL competente la quale può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all'interno dell'edificio.

L’intervento di bonifica mediante rimozione ed allontanamento dei materiali e quelli che comportano la manipolazione o rimozione preliminare del materiale, vanno sottoposti a preventiva redazione di un piano di lavoro a cura del datore di lavoro, da trasmettere all’AUSL 30 gg. prima dell’inizio dei lavori ai sensi dell’art. 59-duodecies del d.lgs 257/06 e s.m.i..

Il datore di lavoro (nel caso della P.A., il dirigente preposto) contemporaneamente all’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs 626/94 e s.m.i. dovrà fornire agli occupanti dell’edificio una corretta informazione sulla presenza di amianto, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare, raccordandosi con il Comune e con l’AUSL per quanto attiene agli interventi ritenuti necessari e per l’eventuale sorveglianza sanitaria (artt. 4-5 del DM 382/98).

Per quanto attiene gli interventi edilizi eventualmente programmati per i beni comunali, nei quali è stata individuata la presenza di materiali contenenti amianto, oltre all’adozione immediata del programma di controllo in sede dei materiali, come sopra indicato, a cura del dirigente che di fatto ne ha la consegna (Settore LL.PP., Settore Patrimonio o altro Settore se trattasi di destinazione pubblica), il coordinatore in fase di progettazione provvede alla valutazione del rischio amianto in sede di redazione del Piano di Coordinamento e Sicurezza e il Progettista, dal canto suo, individua l’intervento più idoneo in relazione allo stato d’uso rilevato, prevedendo comunque, in idoneo cronoprogramma che l’eventuale rimozione dei m.c.a. avvenga separatamente dagli altri lavori con affidamento a ditta specializzata iscritta all’albo dei gestori ambientali in cat. 10. L’art. 39 della L.R.A. n. 45/2007, riproponendo quanto già previsto dall’art. 30, c.3, della L.R.A. n. 83/2000, ha stabilito che negli interventi di recupero edilizio e/o di demolizione di opere dovrà essere autocertificata l’eventuale presenza di manufatti o sostanze contenenti amianto prima di procedere ad eventuali interventi edilizi in ogni singola unità catastale.

E’ previsto, infatti, che ciascun Comune adotti, entro 90 gg. dall’entrata in vigore della legge, disposizioni che obbligano, per ogni intervento edilizio derivante da concessione edilizia, autorizzazione o altro atto comunale di assenso (d.i.a., capitolati etc.), il titolare o il progettista o il direttore dei lavori a dichiarare:

a)la stima dell'entità e della tipologia dei rifiuti che si producono ivi compresa l'autocertificazione attestante la presenza o meno di sostanze contenenti amianto nell'unità catastale oggetto dell'intervento;
b)il luogo ove si intendono conferire detti rifiuti.”

E’ evidentemente compito del RUP, per i lavori inseriti nel programma ll.pp., anche in assenza di specifica regolamentazione del Comune in tal senso, effettuare prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento progettuale alla normativa vigente, alle indicazioni del documento preliminare e alle disponibilità finanziarie, nonché all'esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili.

In ogni caso va ricordato che l’art. 59-quater del richiamato d.lgs 257/06 ha disposto che, prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria atta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d’amianto e, se v’è il minimo dubbio sulla presenza del medesimo materiale nella costruzione, applica le misure ivi previste.

La problematica connessa con la gestione del rischio rappresentato dalle fibre di amianto aerodisperse coinvolge dunque sostanzialmente due aspetti: il primo legato alla salute dei lavoratori e all'igiene dei luoghi di lavori; il secondo legato all'inquinamento ambientale conseguenza dell'eventuale aerodispersione delle fibre e possibilità di inalazione delle persone presenti nella zona.

Nei casi di manufatti in ambiente aperto risulta di notevole difficoltà effettuare un monitoraggio ambientale e stabilire la concentrazione di fibre presenti nell’aria al momento di un eventuale campionamento. In caso di danneggiamento, spontanei o accidentali, si possono verificare rilasci di elevata entità, che tuttavia sono occasionali e di breve durata e che, quindi, non vengono rilevati in occasione del campionamento.

Nella fase di ispezione visiva, pertanto, si deve tener conto dei fattori che possono determinare un futuro danneggiamento o degrado ai fini della valutazione sia del rischio che del metodo di bonifica più idoneo. I controlli e gli interventi necessari debbono essere posti a carico dei proprietari delle strutture (D.M. Sanità del 06.09.94).»



1 commento:

Ma®aM ha detto...

Chieti ha diversi posti in cui è presente l'amianto. Prima fra tutti la zona industriale a Chieti Scalo, ma non solo. Qui http://meetupchieti.blogspot.com/2008/11/amianto-chieti.html solo un esempio.

Siti utili

Differenziata Delibere

Clicca qui!



Aiutami a sostenere l'Italia dei Valori! Entra nel sito www.iosostengoidv.it e iscriviti come sostenitore. Riceverai gratis i gadget e i materiali per sostenere l'Italia dei Valori!